Istituzione periodo a rischio incendi boschivi dal 13/06/26

Dettagli della notizia

Istituito periodo a rischio incendi boschivi su tutto il territorio regionale da sabato 13 giugno 2026 compreso: dal 13/06/26 sarà attivo il divieto assoluto di smaltire con fuoco residui vegetali e di accendere fuochi o carbonaie

Data:

10 giugno 2026

Data scadenza:

21 dicembre 2026

Tempo di lettura:

2 min

Descrizione

LA DIRIGENTE Livia LAZZAROTTO  REGIONE TOSCNA  SETTORE FORESTAZIONE. AGROAMBIENTE, RISORSE IDRICHE NELSETTORE AGRICOLO. CAMBIAMENTI CLIMATICI


Visto:

la L.R. 21 marzo 2000, n. 39, ‘Legge Forestale della Toscana’, e s.m.i., Titolo V, ‘Tutela del bosco’ capo II, ‘Difesa dei boschi dagli incendi’, ed in particolare l’art. 76, comma 1 lettera b) che prevede che il il regolamento forestale definisce i periodi a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi;

il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, ‘Regolamento forestale della Toscana’, e s.m.i., in cui all’art. 61, comma 2, viene stabilito che sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB possono essere istituiti periodi a rischio fuori dall’intervallo temporale 1° luglio – 31 agosto, anche per singoli comuni;

il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, ‘Regolamento forestale della Toscana’, e s.m.i., in cui all’art 57 bis comma 2 bis e all’art. 66, comma 1, viene stabilito che qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali è vietato su tutto il territorio regionale nei periodi a rischio di incendi di cui all’articolo 61;

il vigente Piano AIB, approvato con DGR n. 187/2023 e prorogato con DGR n. 1702/2025, che, come previsto dall’art. 74, comma 2, lettera a) della suddetta L.R. 39/2000, definisce gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi e le modalità di istituzione dei periodi a rischio;


Considerato:

che per gran parte del territorio regionale, il modello indice di rischio prevede un livello di rischio alto per lo sviluppo di incendi boschivi legato in particolare agli effetti prodotti dal perdurare di prevalenti condizioni anticicloniche con tempo stabile e soleggiato, temperature sopra la media, bassa umidità relativa dell’aria e scarse precipitazioni pregresse;

che le previsioni meteo a medio termine elaborate dal Consorzio LaMMA forniscono indicazioni su probabili condizioni di alta pressione con tempo stabile, bassa probabilità di precipitazioni e temperature generalmente al di sopra delle medie del periodo;


DECRETA

di istituire con decorrenza dal 13 giugno 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, di cui al Regolamento forestale della Toscana n. 48/2003, su tutto il territorio regionale;

di dare, altresì atto che, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all’Autorità giudiziaria competente in materia nei termini di legge.

A cura di

Ufficio Ambiente e PAFR

Ufficio delega Patrimonio Agricolo Forestale Regionale "Giardino-Scornabecchi" - Antincendio Boschivo - Ambiente

Ultimo aggiornamento

10/06/2026, 10:42

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