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Regolamento della raccolta della legna secca - 2008
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’ATTVITA’ DI RACCOLTA DI RAMAGLIA E LEGNA SECCA ALL’INTERNO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE “GIARDINO-SCORNABECCHI” IN GESTIONE DELEGATA AL COMUNE DI RIPARBELLA EX L.R.39/00 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
Art. 1 -
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per poter svolgere l’attività di raccolta di ramaglia e legna secca all’interno del PAFR “Giardino-Scornabecchi”.
Art.2 -
PERMESSO TEMPORANEO PER LA RACCOLTA DI LEGNA SECCA
Tale attività deve essere autorizzata da questo Comune tramite un permesso temporaneo.
Detta autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri.
L’ufficio tecnico predispone per questo specifica modulistica.
Al rilascio dei permessi temporanei per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 1 provvede l’ufficio tecnico avvalendosi del personale a disposizione.
I permessi temporanei per poter svolgere l’attività di raccolta di ramaglia e legna secca all’interno del PAFR “Giardino-Scornabecchi” non possono avere validità superiore a 20 giorni dalla data del rilascio.
Riconosciuta l’utilità sociale della attività oggetto del presente regolamento, anche come prevenzione degli incendi boschivi e per la migliore fruizione turistica dei boschi demaniali, i permessi temporanei saranno rilasciati a titolo gratuito.
Art.3 -
LIMITI AL RILASCIO DEI PERMESSI TEMPORANEI
Per la tutela del patrimonio forestale in questione e consentire una adeguata vigilanza sull’attività oggetto del presente regolamento, non possono essere rilasciate più di n° 25 (venticinque) permessi temporanei contemporaneamente per l’area denominata Il Giardino e n° 10 (dieci) contemporaneamente per l’area denominata Scornabecchi.
Art. 4 -
CARATTERISTICHE DEL MATERIALE CHE PUO’ ESSERE RACCOLTO
Per ramaglia e legna secca si intende la biomassa presente sul letto di caduta costituita da: parti legnose di piante arboree, che si sono distaccate per cause naturali dalla pianta produttrice, intere piante arboree spezzate o completamente sradicate a causa di fenomeni naturali, che giacciono a terra e non hanno più nessuna possibilità di ripresa vegetativa.
Le piante arboree evidentemente morte, ma non abbattute e quindi ben radicate a terra non rientrano nella definizione precedente e quindi non sono oggetto dell’attività di raccolta di cui al presente regolamento.
Art. 5 -
RICHIESTA RACCOLTA LEGNA SECCA
Qualunque persona intenda svolgere l’attività disciplinata da questo regolamento deve inoltrare specifica richiesta al Sindaco del Comune di Riparbella utilizzando i moduli appositamente predisposti dall’ufficio tecnico del Comune di Riparbella e con le modalità indicate dallo stesso ufficio.
Art. 6 -
MODALITA’ DI RACCOLTA
Il titolare del permesso temporaneo di cui all’articolo 2, può raccogliere il materiale descritto all’articolo 4 solo con il lavoro delle proprie braccia avvalendosi soltanto di attrezzature manuali quali pennati, accette, o altri utensili simili.
È vietato l’uso della motosega o di altre macchinari a motore per svolgere l’attività oggetto del presente regolamento.
Il titolare del permesso temporaneo di cui all’art. 2 del presente regolamento dovrà attenersi agli orari e giorni indicati sul permesso temporaneo per svolgere l’attività oggetto del presente regolamento.
Art. 6 -
MODALITA’ DI ESBOSCO
È vietato ogni intervento o opera per facilitare le operazioni di esbosco del materiale raccolto.
Il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 2 può procedere alle operazioni di carico della legna secca raccolta, solo dopo avere avvisato il personale addetto al controllo e alla sorveglianza.
Art. 7 -
TUTELA DI FAUNA E FLORA
Durante le operazioni di raccolta non si deve in alcun modo arrecare danno alla vegetazione circostante e alla fauna.
È vietato raccogliere legna e rami secchi, se farlo comporta danneggiamento di nidi o rifugi di fauna selvatica.
Il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 2, è tenuto al rispetto di tutta la normativa vigente in materia ambientale e forestale.
Il Comune di Riparbella declina ogni responsabilità per danni a persone, fauna, flora, o cose, occorsi durante l’attività di raccolta della legna secca oggetto del presente regolamento.
Art. 8 -
REVOCA DEL PERMESSO
Qualsiasi inosservanza alle presenti disposizioni o a quelle previste dalla normativa di settore darà luogo all’immediata revoca del permesso temporaneo e l’impossibilità di presentare nuova domanda per i prossimi dieci anni.
Art. 9 -
RINVIO ALLE LEGGI SETTORE
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla Legge Forestale Toscana n° 39/2000 e successive modifiche e integrazioni, al suo regolamento di attuazione n. 48/R/2003 in vigore dal 01/01/2004, e ad ogni altra normativa di settore.
Art. 10 -
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la delibera di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.
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