Comune di Riparbella (PI)
Rete Civica del Comune di Riparbella - Provincia di Pisa - Regione Toscana - ITALIA provincia di pisa
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI A PRIVATI ED ENTI.

CAPO I

 Art. l FINALITÀ
II Comune di Riparbella, in adesione alle vigenti disposizioni di legge ed in attuazione dello Statuto Comunale, riconosce e valorizza la funzione sociale dell’Associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l’originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, turismo, ambientale, culturale, per affermare il valore della vita e migliorarne la qualità, per contrastare l'emarginazione e per promuovere l'immagine della Comunità all’esterno.
Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti concessivi di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari, nonché la concessione in uso di beni immobili di proprietà del comune ad Associazioni od organismi operanti anche nel volontariato, e stabilisce i principi per la tenuta dell'Albo Comunale delle Associazioni.
I contributi ad Enti, Associazioni od altri organismi privati sono concessi per  lo
svolgimento di attività istituzionalmente previste dagli statuti o per singole iniziative
occasionali e/o di carattere straordinario.

Art. 2 OBIETTIVI
II Comune di Riparbella, quale rappresentante della comunità locale, intende
promuovere lo sviluppo turistico, le attività culturali e ricreative, la diffusione dello
sport a carattere sociale, il sostegno delle attività di volontariato, la solidarietà umana
nonché il sostegno promozionale delle attività economiche localmente rilevanti.

Art. 3 ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
E' istituito l’Albo Comunale delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato.
L’Albo è articolato nei seguenti settori e sezioni:
SETTORE SOCIALE: sanità, assistenza, igiene, sport.
SETTORE CULTURALE: istruzione, beni culturali, attività culturali e ricreative.
SETTORE AMBIENTALE: tutela, risanamento e valorizzazione ambientale, tutela
della fauna e della flora, lotta al randagismo, protezione civile;
SETTORE TURISMO.
I settori possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale su proposta dell’Assessore delegato alla materia, in relazione all’evolversi dell’attività delle Associazioni e della legislazione regionale e nazionale.

Art. 4  ISCRIZIONE ALL'ALBO
Le Associazioni e gli altri organismi privati, con sede in Riparbella, possono chiedere l’iscrizione indicando uno o più settori di cui all’art. 3, presentando la documentazione necessaria di cui al comma seguente. Non possono invece esservi iscritti: i partiti, le associazioni sindacali, professionali e di categoria; Le associazioni che hanno come finalità la tutela economica degli associati; Le associazioni aventi sede legale in altro Comune. I termini entro cui procedere all’iscrizione all’Albo sono fissati con provvedimento del Sindaco e portati a conoscenza della cittadinanza e degli interessati mediante avviso pubblico e nei modi ritenuti opportuni.
Per la richiesta di iscrizione è necessaria la presentazione, attraverso un apposito modulo da ritirare presso gli Uffici Comunali, di una dichiarazione avente data certa riscontrabile dal Protocollo Comunale, dalla quale, in applicazione al comma precedente risultino:
le finalità sociali e senza fine di lucro, con la precisazione che l’oggetto principale sia
lo svolgimento di attività ed iniziative di utilità sociale nelle sezioni individuate nei
Settori di cui al precedente art. 3 la sede legale;
il divieto di tutelare e promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di
categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo
dell’organizzazione stessa;
l’elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative. La domanda deve essere indirizzata al Sindaco e ad essa vanno allegati l’atto costitutivo e/o lo Statuto delle organizzazioni registrate secondo legge.
Possono fare richiesta di iscrizioni all’Albo, nei limiti delle attività individuate nei settori di cui sopra, gli Enti morali e le Associazioni con riconoscimento di personalità   giuridica presenti nel Comune anche con sezioni periferiche:
L’approvazione dell’Albo è di competenza del Responsabile del servizio Amministrativo Giunta comunale che vi provvede entro 40 giorni dalla chiusura dei termini validi per richiedere l’iscrizione. La gestione e la pubblicità  dell’Albo   sono a  carico del  servizio   Amministrativo che procede all’accertamento dei requisiti previsti per ottenere l’iscrizione; predispone l’istruttoria delle  pratiche  relative  alle  richieste  da  sottoporre   all’esame  della  Giunta, cura l’aggiornamento dell’elenco delle associazioni iscritte. L’iscrizione all’Albo consente,dietro richiesta, l’uso di locali Comunali per riunioni ed incontri occasionali.
Non hanno diritto di iscrizione all’Albo l’Associazione od Organizzazione di cui la metà più uno dei soci appartenga ad altra Associazione nello stesso Albo.

Art. 5 CANCELLAZIONE DELL'ALBO E REVISIONE
L’Albo è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificarne sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, sia l'effettivo svolgimento delle attività. Per i fini indicati dal comma precedente, le organizzazioni iscritte all’Albo devono presentare entro la fine di dicembre di ogni anno un programma delle iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo. Entro tale data, le stesse trasmettono al Servizio Amministrativo:
- rendiconto delle somme erogate, debitamente documentate;
- una relazione svolta nell'anno precedente;
- una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’organizzazione sulle eventuali
variazioni intervenute nell’Atto costitutivo, nello Statuto o negli accordi degli aderenti, oppure che nessuna variazione è intervenuta.
In fase istruttoria ed esame delle richieste di contributi potrà essere richiesta copia dei bilanci consuntivi o di altra documentazione di natura contabile e fiscale prevista dalla legislazione nazionale in materia.
Nel caso in cui l’Associazione non produca la documentazione prevista entro il termine stabilito, il servizio competente propone la cancellazione dall’Albo da effettuarsi a mezzo provvedimento del Sindaco, valutate le controdeduzioni della parte interessata.

 

CAPO II
CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 6 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
La concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati viene adottata dalla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri e modalità fissate nel presente regolamento.

Art. 7 CASI PARTICOLARI
Il Comune potrà sostenere "una tantum" specifiche iniziative di privati di particolare interesse per il Paese o che abbiano rilievo di carattere nazionale, proposte con adeguata motivazione da Enti privati od Associazioni legalmente riconosciute o anche da comitato o gruppi non inclusi nel precedente art. 4. I comitati ed i gruppi hanno però l’obbligo di collegarsi con altre figure giuridiche, legalmente riconosciute. L’attribuzione di interventi economici può essere disposta altresì per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità naturali o altri eventi eccezionali.

Art. 8 CONTRIBUTI STRAORDINARI
Potranno essere concessi contributi straordinari per attività di promozione sui singoli settori  indicati all’art. 4  finalizzati ad  iniziative  particolari e  non rientranti  nella programmazione per motivi strettamente occasionali.
Le iniziative dovranno comunque perseguire gli obiettivi indicati nei precedenti articoli. Gli interessati dovranno presentare istanza scritta, indirizzata al Sindaco, indicando data e scopo dell'iniziativa.
Dell’accoglimento o del rifiuto della richiesta dovrà essere data risposta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al protocollo del comune. I contributi straordinari sono quantificati con un limite massimo di Euro 2.000 (duemila). La Giunta Comunale deciderà sulla ammissibilità dei contributi straordinari nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente regolamento e nei limiti della compatibilità finanziaria del bilancio di esercizio.

Art. 9 MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE ED ESAME DELLE DOMANDE
Le Associazioni e gli altri organismi iscritte all’Albo, possono presentare annualmente progetti e proposte, con l’obbligo di esplicitare le finalità dell’intervento e i criteri di riferimento; la descrizione dell’iniziativa o delle attività, i costi previsti e le forme di sostegno richiesti al Comune; gli eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati e il nominativo del delegato alla riscossione, se diverso dal legale rappresentante. L’Ente si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa. La concessione delle forme di sostegno è disposta dalla Giunta.
Entro 15 giorni dalla conclusione dell’iniziativa, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione riguardante l’attività svolta accompagnata da un rendiconto delle spese sostenute.

Art. 10 DECADENZA
I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente Regolamento decadono dal diritto di ottenere successivi contributi ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
non sia stata realizzata l’iniziativa per la quale un contributo era stato accordato;
mancata presentazione della documentazione prevista dall'art. 9 comma 3°.

CAPO III

Art. 11 CONCESSIONE ED UTILIZZAZIONE
I beni immobili destinati alle finalità di cui all’art. 1 del presente Regolamento sono individuati dalla Giunta Comunale.
Nella stessa direzione l’Amministrazione Comunale favorisce la ricerca per più associazioni, con lo scopo di:
ottimizzare l’uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili
favorire l’aggregazione di associazioni aventi finalità condivise e la cui convivenza
possa fungere da incentivo per la collaborazione ed il coordinamento.

Art. 12 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di utilizzazione dell’immobile, redatta secondo le modalità di cui al 1° comma dell'art. 9, va indirizzata al Sindaco e deve contenere l’indicazione di non più di due strutture alternative e della durata della utilizzazione richiesta. E' prevista la presentazione  di  una  domanda  congiunta  da parte  di  due  o  più associazioni che svolgano, in tutto od in parte, iniziative o attività comuni.

Art. 13 ISTRUTTORIA E CONCESSIONE
Sulla base dell’istruttoria curata dal servizio Amministrativo, l’assegnazione è decisa, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nei successivi 15 giorni il provvedimento finale deve essere comunicato all’associazione richiedente. Nel caso di diniego dovranno esserne specificate le motivazioni. L’assegnazione di beni deve essere adeguatamente motivata.
I consumi (gas, luce, acqua, riscaldamento ecc.) nonché l’ordinaria amministrazione,
sono a carico esclusivo dell'utilizzatore. Solo al fine della creazione di case comuni,
L’Amministrazione Comunale può concedere la parziale deroga al pagamento delle
utenze per un periodo disciplinato da specifiche convenzioni.

Art. 14 DOVERI DEL CONCESSIONARIO
II concessionario è tenuto ad utilizzare il bene con le modalità e secondo le finalità
indicate nelle apposite convenzioni, restituendolo al Comune alla scadenza stabilita
senza necessità di preventivo atto o richiesta di disdetta.
Costituisce causa di disdetta l’utilizzo del bene per finalità diverse da quelle per le quali vi è stata la concessione o da parte di soggetto diverso dal concessionario. In tal caso l’Amministrazione ha l'onere di contestare l’abuso.

CAPO IV 
ALTRE FORME COLLABORATIVE

Art.15 CONVENZIONI
La concessione di contributi, servizi, uso di strutture, beni strumentali, per iniziative non occasionali, è disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore ad un anno e in ogni caso non superiore a cinque anni. Essi sono rinnovabili esclusivamente con atto della Giunta in relazione al permanere delle condizioni che ne hanno giustificato la concessione. Nel caso di concessione in uso di beni immobili, può essere pattuita una durata superiore della convenzione o una proroga della medesima allorquando il concessionario abbia effettuato sull’immobile oggetto della concessione opere di significativa e documentata manutenzione straordinaria preventivamente autorizzata, sopportandone in tutto od in parte il costo.

 

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