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COMUNE DI RIPARBELLA
Provincia di Pisa
ORDINANZA N. 02/2009
Riparbella, 23/01/2009
OGGETTO: Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua di competenza consortile - accesso e transito sulle proprietà private da parte delle macchine operatrici e del personale incaricato.
IL SINDACO
Premesso che gli interventi di manutenzione sui corsi d'acqua presenti nell'ambito del territorio comunale, ricadenti nei bacini consorziali di rispettiva competenza, nel territorio comunale di Riparbella sono effettuati da parte del Consorzio di Bonifica Val d'Era e della Comunità Montana Alta Val di Cecina;
Considerato che, anche al fine di agevolare le operazioni di transito dei mezzi meccanici impegnati nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, ai sensi della vigente normativa in materia, vigono disposizioni a cui i proprietari frontisti debbono attenersi;
Ritenuto opportuno ricordare a tutta la cittadinanza quali siano tali disposizioni, in modo da consentire un più agevole espletamento delle proprie funzioni da parte degli operatori incaricati dal Consorzio di Bonifica Val d'Era e dalla Comunità Montana Alta Val di Cecina;
Visto il R.D.26 luglio 1904 n.523 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modifiche e integrazioni;
Ai sensi dell'art.50 comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;
RICORDA
- che il personale del Consorzio di Bonifica Val d'Era e della Comunità Montana Alta Val di Cecina, o da loro incaricato, nei rispettivi territori di competenza per esigenze operative, può accedere dalla proprietà privata limitrofa ai corsi d'acqua di competenza consortile per effettuare, anche con mezzi meccanici, gli interventi di manutenzione di propria competenza;
- che i proprietari dei. terreni che confinano con i corsi d'acqua pubblici sono tenuti al rispetto di vari divieti e/o prescrizioni dettati dalle attuali normative;
- che, fra gli altri, sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi e lo smovimento del terreno a distanza minore di metri quattro calcolati a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda, qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti;
- che il rispetto delle norme sopra richiamate garantisce anche una maggiore durabilità delle condizioni ottimali del corso d'acqua, un idoneo transito alle macchine operatrici preposte agli interventi manutentivi e la possibilità del deposito dei materiali di risulta dei lavori;
- che le violazioni alle norme sopra richiamate sono accertate e sanzionate, ai sensi della normativa vigente.
DISPONE
di rendere nota la presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio, trasmissione al Consorzio di Bonifica Val D’Era e alla Comunità Montana Alta Val di Cecina che operano sul territorio comunale e dandone notizia a mezzo dei locali organi di informazione.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il Sindaco
Ghero Fontanelli
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