COMUNE di RIPARBELLA
Provincia di Pisa
Ordinanza n. 14/2008 del 14 maggio 2008
Oggetto: limitazione del consumo di acqua potabile per usi extra-domestici nel periodo estivo
IL SINDACO
Considerato l’approssimarsi della stagione estiva e siccitosa, le attuali difficoltà per l’approvvigionamento di acqua potabile a seguito del progressivo impoverimento delle fonti di approvvigionamento, aggravato durante il periodo estivo dal flusso turistico che si registra sul territorio comunale;
Preso atto che la Regione Toscana, per l’anno 2007 aveva dichiarato lo stato di emergenza idrica idropotabile sull’intero territorio regionale sia in relazione alle consistenti minori precipitazioni, che alle previsioni di maggior caldo e stagione secca;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2007 “Proroga dello stato di emergenza nei territori delle regioni dell’Italia centro-settentrionale interessati alla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali”;
Ritenuto indispensabile limitare il consumo di acqua potabile nel periodo compreso tra la data odierna ed il 30 settembre 2008;
Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il vigente Regolamento a disciplina del servizio Acquedotto Comunale e per la distribuzione dell’acqua potabile approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 06/03/1995:
ORDINA
Che a decorrere dalla data odierna 14 maggio 2008 fino al 30 settembre 2008, quanto segue:
- durante la fascia oraria compresa fra le ore 06,00 e le ore 24,00 il divieto di prelievo di acqua potabile dalla rete idrica del civico acquedotto per uso extra-domestico ed in particolare per l’innaffiamento di strade, marciapiedi, cortili, giardini ed orti di proprietà privata, nonché per il lavaggio di veicoli;
- Sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti dei campi da calcio con manto erboso, i giardini, i parchi di uso pubblico ed aree comunque destinate a verde pubblico, che prioritariamente dovranno comunque essere innaffiati durante le ore notturne;
- È fatto altresì divieto a chiunque di attingere da impianti pubblici quali fontane o prese d’acqua pubbliche in genere per usi diversi da quelli derivanti dal consumo umano.
INVITA
- gli utenti del Civico Acquedotto a limitare il consumo di acqua potabile, per qualsiasi uso, al minimo indispensabile.
- ogni cittadino a non lasciare aperte, al termine dell’uso, le fontane pubbliche.
DISPONE
che alla presente Ordinanza venga data la massima diffusione, anche attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n° 241 si avverte che
avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n° 1034 e
successive modifiche e integrazioni (L.205/2000), chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.
In caso di violazione delle disposizione contenute nella presente ordinanza, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 12,91 a € 77,47, con ammissione del pagamento di € 25,82.
La Polizia Municipale, nonché gli altri ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della sorveglianza e l’esecuzione della presente ordinanza.
Riparbella, 14 maggio 2008
IL SINDACO
Ghero Fontanelli
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